Nel caso in cui il de cuius abbia dei debiti tributari l’accettazione dell’eredità è una condizione sostanziale affinché possa affermarsi l’obbligazione del chiamato all’eredità a risponderne.
Non può ritenersi obbligato chi abbia rinunciato all’eredità, ai sensi dell’articolo 519 cod. civ..
Nel caso di rinuncia all’eredità, pertanto, il soggetto rinunziante “è considerato come se non vi fosse mai stato chiamato”, ai sensi dell’articolo 521 cod. civ..
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 13639/2018 ha stabilito che “per effetto della rinuncia, viene impedita retroattivamente, cioè a far data dall’apertura della successione, l’assunzione di responsabilità per i debiti facenti parte del compendio ereditario; il che equivale ad affermare che condizione imprescindibile affinché possa sostenersi l’obbligazione del chiamato a rispondere di tali debiti è che questi abbia accettato l’eredità”.
Ne consegue che il chiamato rinunciante non risponde del debito tributario del de cuius, ancorché quest’ultimo sia portato da un avviso di accertamento notificato dopo l’apertura della successione e divenuto definitivo per mancata impugnazione.
In tal caso, infatti, legittimamente il rinunciante può far valere, in sede di opposizione alla cartella di pagamento, la propria mancata assunzione di responsabilità per il debito suddetto.
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 10908/2019 ha ulteriormente precisato, riprendendo principi giurisprudenziali precedenti, che “l’assunzione delle obbligazioni del de cuius richiede l’accettazione dell’eredità, essendo insufficiente la partecipazione alla denuncia di successione, sicché, seppure intervenuta tardivamente la rinuncia alla eredità ed omessa la rettifica della dichiarazione di successione, prevista dal D. Lgs n. 346 del 1990, art. 28, comma 6, l’assenza della pregressa accettazione esclude la legittimazione passiva per i debiti ereditari. Tuttavia la rinuncia tardiva, senza rettificazione della dichiarazione di successione, legittimando l’amministrazione finanziaria a notificare l’atto impositivo, impone al contribuente la costituzione in giudizio e l’onere di provare la sua estraneità ai debiti ereditari tributari, gravando sulla parte pubblica la prova della decadenza del diritto di esercizio di una valida rinuncia”.
Spetta pertanto all’Amministrazione provare l’insussistenza dei presupposti del diritto di rinuncia e l’eventuale decadenza del medesimo, ovvero provare l’avvenuta accettazione dell’eredità, e la conseguente inoperatività della rinuncia; dimostrando, in primis, l’effettivo possesso dei beni ereditari da parte degli intimati.
Infine con l’ordinanza n. 24317 del 03.11.2020, la Corte di Cassazione ha ripreso i principi giurisprudenziali precedenti e ha confermato l’illegittimità della cartella di pagamento notificata al chiamato all’eredità per un debito del de cuius.