Hai una tua identità che sfocia in tutto quello che fai. Quando metti a disposizione degli altri beni e/o servizi è soddisfacente che i consumatori riconoscano il valore aggiunto della “tua opera”, espressione e frutto di tutto il tuo lavoro, del tuo tempo, degli investimenti, della tua fantasia ed originalità; tutto ciò va difeso perché appartiene solo ed esclusivamente a te. Difendi da subito la tua idea, il tuo marchio e/o il tuo brevetto.
L’Avvocato Angela Antonilli fornisce consulenza ed assistenza legale sulla tutela della proprieta’ intellettuale con le seguenti attivita’:
a. analisi del marchio;
b. ricerca di anteriorita’;
c. registrazione del marchio nazionale, internazionale e comunitario;
d. sorveglianze marchi e nomi a dominio;
e. sorveglianze web;
f. lettera diffida di ritiro della domanda di marchio simile o identico ad altro gia’ esistente;
g. opposizione alla registrazione di un marchio simile o identico ad un altro gia’ esistente per la stessa classe di prodotti o servizi;
h. difesa in opposizioni;
i. ricorso presso la commissione dei ricorsi;
j. contenzioso;
k. risoluzione alternative delle controversie;
l. contratti di cessione e licenza.
Il marchio è la denominazione commerciale o simbolo che distingue un prodotto, una merce e racchiude in sé l’essenza stessa dell’azienda, evocando determinati valori che riportano il consumatore a riconoscere e distinguere quel prodotto o servizio rispetto ad altri forniti da aziende concorrenti.
La protezione del marchio ed in generale dei segni distintivi (ditta, insegna, denominazione e nome a dominio) è fondamentale per un’azienda e va realizzata da subito per evitare che altri usurpino la tua idea beneficiando dei tuoi sforzi, con il così detto “agganciamento parassitario”.
Pertanto la prima cosa da fare è registrare il marchio così da acquisire diritti esclusivi di utilizzo.
Il nostro ordinamento conferisce dei diritti anche al così detto marchio di fatto (marchio usato ma non registrato), tuttavia la tutela è più limitata e addirittura non riconosciuta in alcuni paesi come la Cina e la Francia.
In merito al marchio di fatto va evidenziato che ai sensi dell’attuale art. 12, comma 1, lett. B) del D.lgs n. 30/2005 non possono costituire oggetto di registrazione i segni che alla data del deposito della domanda siano identici o simili a un segno già noto come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio usato nell’attività economica, o altro segno distintivo adottato da altri, se a causa della identità o affinità fra l’attività d’impresa da questi esercitata ed il prodotto o servizi per i quali il marchio è registrato, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico che può consistere anche in un rischio di associazione fra segni.
E’ fondamentale quindi scegliere un nome o altro segno che sia efficace ed identificativo e che sia registrabile e liberamente utilizzabile in tutti i paesi in cui il prodotto o il servizio dovrà essere pubblicizzato.
In questa fase è d’uopo svolgere delle ricerche di anteriorità in Italia e/o nei paesi di interesse al fine di controllare l’esistenza o meno di marchi identici o simili che potrebbero creare problemi per la registrazione e/o l’utilizzo.
Successivamente è importantissima anche un’attività di monitoraggio costante sul marchio registrato al fine di evitare che altri soggetti concorrenti pongano in essere attività sleali.
Anche l’utilizzazione del marchio va disciplinata nei rapporti commerciali o industriali dell’impresa attraverso strumenti contrattuali adatti, con clausole specifiche rispetto al caso concreto.
Altro fenomeno, da tempo in larga espansione, è rappresentato dai domain names che rientra nella categoria dei segni distintivi in quanto distingue un determinato sito da altri ed idoneo ad indicare la provenienza di prodotti e servizi riconducibili ad attività svolte da un imprenditore.
Così per tutelare un nome a dominio questo deve essere registrato in quanto vale il principio “first come, first served” secondo cui il primo soggetto che procede alla registrazione acquisisce tutela per il proprio segno.
Assicurarsi un buon domain name facile da memorizzare aumenta il numero di connessioni al proprio sito, tuttavia è illecito registrare e utilizzare nomi a dominio corrispondenti o molto simili a marchi commerciali altrui o a nomi di personaggi famosi, allo scopo di agganciarsi ad essi e sfruttarne la notorietà.
Infatti la Corte di Cassazione con sentenza n. 4721 del 21/02/2020 ha stabilito che la registrazione di un nome a dominio riproducente o contenente il marchio altrui costituisce contraffazione di detto marchio in quanto permette di collegare la propria attività a quella del titolare del marchio sfruttando la notorietà del marchio e traendone un indebito vantaggio.
Al fine di contrastare queste pratiche illecite ci si può rivolgere all’Autorità giudiziaria oppure si può attivare la procedura di riassegnazione dei nomi a dominio.
Contatta l’Avv. Angela Antonilli per assistenza e consulenza legale in merito, la tua problematica sarà risolta tempestivamente e con la massima professionalità.
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