In caso di estinzione anticipata del finanziamento è nulla la clausola che esclude il rimborso dei costi perché determina uno squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto (art. 33 Codice del Consumo) (Cassazione n. 25977/2023).
Pertanto: «[…] in caso di assenza della norma integrativa o di norma integrativa che rinvii all'autonomia contrattuale, il consumatore ha diritto al rimborso di tutti i costi del credito, compresi gli interessi e le altre spese che il consumatore deve pagare per il finanziamento».
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