A ciascuno il suo diritto

LESIONE DELLA LEGITTIMA

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Onde procedere alla reintegrazione della quota di riserva, previa riduzione delle disposizioni testamentarie e donative che si assumono lesive, occorre ricostruire il patrimonio che il defunto aveva al tempo del decesso, ossia procedere alla ricostruzione del c.d. relictum.

 la Suprema Corte conferma come “…Le fasi di questa operazione contabile sono descritte nell’art. 556 c.c. e comprendono: a) la formazione della massa dei beni relitti; b) la detrazione dei debiti e pesi ereditari; c) la riunione fittizia dei beni dei quali il de cuius abbia disposto a titolo di donazione; d) l’imputazione delle “liberalità, fatte al legittimario, con conseguente diminuzione della quota ad esso spettante”: c.d. imputazione ex se, prevista dall’art. 564 c.c., comma 2,…”. (Cass. civ., Sez. II, Sent. n. 17926 del 27 agosto 2020).

L’azione di riduzione deve essere espletata attraverso dei criteri: cronologico e proporzionale.

Pertanto il criterio generale applicabile è quello della riduzione cronologica, iniziando dalla donazione più recente, onde risalire, poi, a quella antecedente, fin quando non verrà reintegrata la quota di riserva del legittimario. Tuttavia, ove vengano in rilievo donazioni disposte dal testatore nello stesso giorno, contestuali, allora, troverà applicazione il criterio della riduzione proporzionale già applicato per la riduzione delle disposizioni testamentarie.

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