L’articolo 1, commi 231 - 252 della Legge 29 dicembre 2022 n. 197 prevede per i contribuenti la possibilità di rottamare i carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.
Tali debiti potranno essere estinti con il solo versamento delle somme dovute a titolo di capitale e di rimborso delle spese di notifica della cartella di pagamento, nonché delle eventuali spese per procedure esecutive, con eliminazione delle sanzioni e delle somme aggiuntive, oltre a qualsiasi tipo di interesse e gli aggi.
L’agevolazione fiscale riguarda anche i contribuenti titolari di dilazioni ex art. 19 del DPR 602/73, in corso o già decaduti, e addirittura possono aderirvi anche tutti i contribuenti che hanno aderito alle precedenti edizioni della rottamazione.
In particolare il nuovo piano di pagamento previsto dalla rottamazione quater, prevede il pagamento della prima rata, pari al 10% delle somme complessivamente dovute, entro il 31 luglio 2023; un ulteriore 10% dovrà essere versato entro il 30 novembre 2023. A seguire, è previsto un numero massimo di 16 rate trimestrali, scadenti il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno, a decorrere dal 2024. La dilazione massima, pertanto, copre un arco temporale di cinque anni.
Con la rottamazione quater è sempre possibile chiedere la rateazione in regime ordinario dei debiti per i quali il contribuente sia decaduto dalla rottamazione.
Per qualsiasi ulteriore chiarimento e/o informazione contattate l’Avv. Angela Antonilli.