Segnalazione Crif illegittima in mancanza di preavviso
La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 14382/2021 sancisce che dopo la modifica al TUB da parte del dlgs n. 141/2010 il preventivo avviso al debitore, che per la prima volta viene classificato negativamente, rileva solo per le operazioni di credito al consumo.
In particolare l’art. 125 T.u.b., che impone l’obbligo di preventivo avviso al debitore della segnalazione, riguarda solo il credito al consumo, in quanto il terzo comma dispone che i finanziatori informano preventivamente il consumatore per la prima volta che segnalano a una banca dati le informazioni negative previste dalla relativa disciplina. L’informativa è resa unitamente all’invio di solleciti, altre comunicazioni, o in via autonoma. Inoltre la predetta norma è inserita nel capo II del Titolo VI T.u.b. dedicato al “credito ai consumatori”.
Quindi in tema di segnalazione alle cd. Sic - Società di informazioni creditizie per la facoltativa raccolta dei dati attinenti ai finanziamenti concessi ai soggetti censiti dagli intermediari aderenti, nella vigenza dell’art. 125 del T.u.b. secondo la versione conseguente al D.Lgs. n. 141 del 2010, il profilo di legittimità della segnalazione in rapporto all’onere di preventivo avviso al debitore, che, per la prima volta, venga a essere classificato negativamente, assume rilievo unicamente ove si tratti di segnalazioni per operazioni di credito al consumo; ne segue che dalla mancanza di prova del perfezionamento dell’avviso presso il destinatario non può esser tratta la conseguenza della illegittimità della segnalazione ove questa riguardi, invece, finanziamenti destinati all’acquisto o alla conservazione di un diritto di proprietà su un terreno o su un immobile edificato o progettato, essendo codesti finanziamenti ratione temporis esclusi dall’ambito applicativo del capo II del titolo VI del citato T.u.b..