A ciascuno il suo diritto

SOVRAINDEBITAMENTO - La responsabilità del creditore nel determinare il sovraindebitamento

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Tra le modifiche apportate dalla L. 176/2020 alla Legge sul sovraindebitamento n. 3/2012 di gran rilievo è il nuovo criterio di valutazione della meritevolezza del debitore, al fine di dare attuazione alla ratio stessa  della Legge consistente nel garantire al debitore di recuperare una serenità economica e una vita dignitosa, facendo fronte ai debiti secondo le proprie possibilità, senza essere sottoposto a fenomeni estortivi e di usura.

Infatti il particolare procedimento del piano del consumatore potrà essere omologato allorquando non emergano profili di colpa grave o di frode in capo al consumatore, ma si rilevi la colpevolezza dei creditori per aver favorito maliziosamente il ricorso al credito, non adeguatamente valutando il merito creditizio.

Infatti in base all’art. 124 bis T.u.b. in tema di credito al consumo si stabilisce che “Prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente”.

Dalla norma in esame si evince chiaramente come l’onere di valutazione del merito creditizio del finanziato gravi principalmente sul finanziatore, persona altamente qualificata a procedere alla valutazione della futura solvibilità del debitore.

Pertanto al soggetto finanziatore che versi in colpa, anche per una non adeguata valutazione del merito creditizio, è preclusa la possibilità di avanzare contestazioni sul merito del piano, in un’ottica deflattiva dall’eco vagamente punitiva per il creditore negligente che abbia sottovalutato tali profili di indagine (Decreto Tribunale Napoli Nord del 21/04/2021).

Alla luce delle modifiche suddette grande rilievo ha per il Giudice nella valutazione della meritevolezza la colpevolezza del creditore nell’aver determinato e/o aggravato lo stato di sovra indebitamento dell’istante, infatti il creditore che concede il credito deve aver valutato, e non violato, la meritevolezza creditizia del debitore.